ADI: i chiarimenti sui carichi di cura

 

L’INPS, in relazione all’Assegno di inclusione, fornisce alcuni chiarimenti nel caso di attribuzione d’ufficio dei carichi di cura (INPS, messaggio 29 luglio 2025, n. 2388). 

L’INPS si occupa del caso specifico dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura nelle ipotesi di componente del nucleo familiare beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

 

Innanzitutto, richiamando le indicazioni fornite in precedenza nel messaggio n. 592/2025, viene ricordato che, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza, e il carico di cura non sia stato indicato in domanda, si procede d’ufficio all’attribuzione del carico di cura, convenzionalmente, a un componente maggiorenne a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza ai fini dell’ADI.

 

I servizi sociali possono poi confermare l’assegnazione del carico di cura a tale soggetto o di modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.

 

Come noto, i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 48/2023, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, possono presentare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Nel caso in cui, però, per quanto sopra riportato, a tali soggetti debba essere attribuito d’ufficio anche il parametro del carico di cura dello 0,40, in assenza di altri componenti del nucleo familiare a cui attribuirlo, l’inserimento nella scala di equivalenza ne determinerebbe l’incompatibilità con la misura del SFL.

 

L’INPS chiarisce che, in tali ipotesi, per le domande dell’ADI in cui, in fase di rinnovo o di istruttoria iniziale, venga rilevata la presenza di una domanda del SFL di un componente del nucleo familiare,  accolta al momento dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura – tenuto conto che la presentazione della domanda del SFL costituisce una specifica manifestazione di volontà da parte del componente del nucleo familiare che percepisce l’ADI e che l’importo della misura del SFL risulta essere, potenzialmente, economicamente più vantaggioso – non si procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva del SFL, quando il carico di cura non possa essere attribuito ad altri componenti, evitando che si possano verificare pagamenti non dovuti.

 

Al termine della fruizione del SFL o in caso di rinuncia alla misura da parte del beneficiario, a quest’ultimo potrà essere attribuito d’ufficio, dal mese successivo a quello del termine di fruizione o della rinuncia, il carico di cura sulla domanda dell’ADI del nucleo familiare nel quale risulta componente, sussistendone i presupposti.

 

Infine, nel messaggio in commento, vengono date indicazioni sulla gestione delle domande dell’ADI riesaminate a seguito dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura e sospese per mancata comunicazione della variazione occupazionale.

 

CCNL Energia e Petrolio: previsto adeguamento retributivo da luglio 2025

 



Stabiliti i nuovi minimi retributivi a seguito dell’adeguamento IPCA


Il 10 luglio 2025, le Parti sociali Confindustria Energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno verificato lo scostamento inflattivo relativo al triennio 2022-2024.


Tenuto contro del valore IPCA-NEI 2024, pari a 1,3%, indicato dall’ultima comunicazione ISTAT e tenuto conto degli adeguamenti già effettuati con i precedenti accordi, è stato registrato un residuo scostamento positivo pari allo 0,4%.


Pertanto, le Parti hanno convenuto di prelevare dai minimi contrattuali una quota di 10,00 euro al livello 4 e di trasferirla nell’EDR contrattuale, a decorrere dal mese di luglio 2025.


Si riportano di seguito le tabelle aggiornate con i nuovi valori dei minimi tabellari e dell’EDR in vigore da luglio 2025.


Minimi retributivi























































































Livello Importi mensili
Dal 1° luglio 2025 Dal 1° dicembre 2025 Dal 1° gennaio 2026 Dal 1° luglio 2026 Dal 1° luglio 2027
1/5 3.513,55 3.554,94 3.582,54 3.658,42 3.748,10
1/4
1/3
1/2
1/1
2/4 3.182,05 3.219,54 3.244,53 3.313,25 3.394,47
2/3
2/2
2/1
3/4 2.881,73 2.915,68 2.938,31 3.000,55 3.074,11
3/3
3/2
3/1
4/4 2.546,61 2.576,61 2.596,61 2.651,61 2.716,61
4/3
4/2
4/1
5/4 2.233,24 2.259,54 2.277,08 2.325,31 2.382,32
5/3
5/2
5/1
5/0
6/0 1.942,80 1.965,69 1.980,95 2.022,90 2.072,49

Elemento Distinto della Retribuzione
































Livelli Importi mensili
Dal 1.7.2025 Dal 1.1.2026
1 60,71 70,37
2 54,98 63,73
3 49,79 57,71
4 44,00 51,00
5 38,59 44,73
6 33,57 38,91

 

CIPL Edilizia Artigianato Piacenza: siglato il verbale di accordo sull’EVR 2025

 



Determinato il valore dell’EVR per i lavoratori delle imprese artigiane che operano nel settore dell’edilizia della provincia di Piacenza


Nel mese di luglio 2025, le Organizzazioni datoriali Edili Artigiane di Piacenza e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno siglato un verbale di accordo in materia di determinazione dell’EVR per l’anno 2025. 


Pertanto, essendo risultati positivi 3 dei 4 indicatori territoriali che raffrontano il valore medio del triennio 2022-2024 sul triennio 2021-2023, il valore dell’EVR sarà pari al 75%.


































Livello EVR annuo intero (75%) EVR annuo ridotto (65%)
7 618,97 402,33
6 551,78 358,66
5 459,86 298,91
4 428,80 278,72
3 398,60 259,09
2 358,21 232,84
1 306,56 199,26

Tali importi sono erogati con le competenze del mese di luglio 2025 in un’unica soluzione per le quote riferite al periodo gennaio – luglio e proseguirà in quote mensili fino a dicembre 2025.

 

CCNL Scuola: incontro per la trattativa di rinnovo del contratto

 

Le Sigle Sindacali hanno rivendicato con determinazione il diritto del personale scolastico all’estero a essere tutelato dalle regole del contratto collettivo, al pari del personale in servizio sul territorio nazionale

Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali della scuola e l’Aran nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL 2022/2024, con riferimento al personale docente e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero. La Uil Scuola Rua ha ribadito le proposte già avanzate sin dall’apertura del tavolo, rivendicando il pieno ritorno alla contrattazione collettiva per quanto riguarda la mobilità professionale verso l’estero, nonchè la disciplina del rapporto di lavoro per il personale in servizio all’estero.

Le OO.SS. hanno sottolineato, in materia di contrasto tra norma contrattuale e D.Lgs. n. 64/2017, le disparità di trattamento derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 64/2017, cui si aggiungono ulteriori disomogeneità generate da interpretazioni non univoche e da recenti pronunce giurisprudenziali. Tali sentenze hanno infatti riconosciuto la perdurante validità di alcuni principi contrattuali, compresi quelli relativi al mandato all’estero disciplinato dal CCNL.

Sono state inoltre presentate proposte sostanziali di modifica anche sul piano delle relazioni sindacali, dei livelli di contrattazione integrativa, della partecipazione e degli impegni legati all’attuazione dell’autonomia scolastica e ai progetti per il miglioramento dell’offerta formativa. Anche su questi aspetti, però, la risposta dell’Aran è stata negativa. Per l’Agenzia, infatti, le norme contrattuali sarebbero state superate dalla L. n. 107/2015 e dal D.Lgs. n. 64/2017, che rimandano la regolazione dei rapporti di lavoro al MAECI, negando di fatto la validità delle tutele e delle prerogative sindacali previste dal CCNL.

In conclusione le Sigle Sindacali hanno rivendicato con determinazione il diritto del personale scolastico all’estero a essere tutelato dalle regole del contratto collettivo, al pari del personale in servizio sul territorio nazionale.

 

CCNL Lapidei Industria: integrata l’ipotesi

 

Rettificato il minimo del livello F ed integrata la quota contrattuale

A seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 14 luglio scorso, l’ Associazione Italiana Marmomacchine, l’Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno provveduto alla rettifica dell’importo previsto per il livello F dal 1° luglio in 1164,84 euro, in sostituzione dell’importo di 1.116,84 euro.
E’ stata, inoltre, inserita la quota contrattuale a favore delle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil prevista per il mese di luglio nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro.  
Le Aziende procederanno alla ritenuta ai lavoratori non iscritti sulla retribuzione del mese di gennaio e sul seguente conto corrente bancario IBAN:IT83F0569603200000012811X17.