CCNL Metalmeccanica Cooperative: siglato il testo ufficiale

 

Dal punto di vista economico previsto un aumento minimo di 200,00 euro 

Nei giorni è stato siglato ufficialmente a Roma, presso la sede nazionale di Legacoop, il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Cooperative metalmeccaniche e impiantistiche. Il contratto, scaduto a giugno 2024, interessa circa 300 imprese cooperative e oltre 15 mila addetti sul territorio nazionale. L’ipotesi di accordo era stata siglata il 17 giugno 2025 e, a seguito della consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori, che ha registrato un consenso del 98%, si è proceduto alla firma del testo. Il 10 luglio e il 17 luglio anche Agci produzione e lavoro e Confcooperative lavoro e servizi hanno sciolto la loro riserva sulla sottoscrizione del CCNL.

Con il rinnovo sono state rafforzate le tutele salariali e normative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, con un aumento economico minimo di 200,00 euro al termine del quadriennio al livello C3. Previsto inoltre il rafforzamento del sistema di welfare, il mantenimento della clausola di salvaguardia sull’Ipca (indicatore dell’inflazione), l’implementazione delle causali contrattuali per la proroga dei contratti a termine e l’aggiornamento di istituti contrattuali rilevanti come orari di lavoro, congedi, mercato del lavoro e relazioni sindacali.

 

Rischi lavorativi per emergenze climatiche: pubblicato il protocollo quadro

 

Il provvedimento recepisce l’adozione delle misure di contenimento dei pericoli di questa natura negli ambienti di lavoro (D.M. 9 luglio 2025, n. 95).

Il decreto ministeriale di recepimento del protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro (D.M. n. 95/2025), sottoscritto da diverse organizzazioni sindacali e datoriali, è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza il provvedimento adotta il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli
ambienti di lavoro” (di cui all’Allegato A del decreto medesimo) al fine di garantire l’omogeneità di applicazione delle misure di contenimento dei rischi
lavorativi legati a questa tipologia di emergenze.

In particolare, i datori di lavoro dovranno trasmettere alla sede INPS territorialmente competente gli accordi locali sottoscritti con la parte sindacale in attuazione dell’allegato protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.

Più in particolare, viene stabilito che i datori di lavoro fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, si riferiscano agli accordi attuativi del protocollo quadro in commento eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

In ambito emergenziale, quale declinato dalla normativa e dalle disposizioni eventualmente adottate dalle autorità, le parti sindacali e datoriali, si impegnano anche ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.

Temi d’intervento

I tavoli contrattuali citati potranno intervenire anche su temi come: 

– informazione/formazione
– sorveglianza sanitaria
– abbigliamento/indumenti/dpi
– riorganizzazione turni e orari di lavoro.

In relazione all’adozione degli accordi attuativi del Protocollo quadro in sede di categoria, territorio o azienda, potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall’INAIL in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.

Aggiornamento e supporto al protocollo

Nell’ambito della verifica dell’applicazione dell’attuazione delle indicazioni previste nel protocollo le parti si incontreranno periodicamente e comunque entro sei mesi dalla sua sottoscrizione.

Peraltro, le parti sottoscrittrici del Protocollo quadro richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di recepirlo formalmente con l’impegno di supportarne l’efficacia adottando tutte le misure necessarie per assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici i necessari interventi di tutela, per supportare il sistema produttivo, in relazione alla necessità di rimodulazione dell’orario di lavoro, nell’orientare i provvedimenti che dovessero condizionarne l’applicazione e per qualificare formalmente le ordinanze, ovvero i protocolli attuativi, come elementi giustificativi per assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, ad esempio, quelle connesse con il ritardo della consegna dei lavori legato agli eventi climatici estremi.

 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anaste: i sindacati verso lo sciopero nazionale

 

Le OO.SS. rispediscono al mittente le proposte di Anaste e annunciano la mobilitazione

La Uil-Fpl ha annunciato, con un comunicato del 16 luglio scorso, che la parte datoriale non ha avanzato proposte rispetto a quanto affermato nella riunione del 10 giugno e a seguito del verbale di mancato accordo del 1° luglio scorso che ha, di fatto, avviato la procedura di raffreddamento.

 

Nel corso dell’ultimo incontro, Anaste aveva portato sul tavolo della contrattazione, tra le altre cose, un aumento di 55,00 euro sul tabellare per il 4° livello full-time; 5,00 euro di assistenza sanitaria integrativa; 200,00 euro di Una Tantum in welfare e un parziale miglioramento dell’articolato sulla malattia. Proposte, definite dalle OO.SS., irricevibili e non in linea con quanto fatto per gli altri accordi del settore sociosanitario dove gli aumenti sono stati tra il 10,4 e il 12,6%.

 

Dal canto loro Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs rigettano nuovamente quanto avanzato da Anaste e annunciano per le prossime settimane un attivo nazionale delle delegate e dei delegati impiegati nelle strutture Anaste. In seguito, pronto lo sciopero nazionale. 

 

CCNL Enel: definito il premio di risultato

 

Stabilito l’importo in base a parametri di redditività e produttività

Lo scorso 17 luglio è stato sottoscritto da Enel Italia S.p.A. e Filctem-Cgil, Flaei e Uiltec l’accordo di rinnovo del premio di risultato, secondo quanto stabilito dal vigente CCNL.

Le Parti hanno definito la determinazione dell’importo effettivamente erogabile pari al 50% dell’ammontare complessivo del premio di risultato da corrispondersi alla generalità del personale, la rimanente altra quota viene erogata in commisurazione al raggiungimento degli obiettivi di produttività del premio di risultato, con una quota non inferiore al 70% del peso complessivo.

Pertanto, gli importi lordi pro-capite per la categoria BSS per il periodo di vigenza 2025-2027 è così distribuito:

– 1.612,00 euro per l’anno 2025 in merito alla redditività 1.420,00 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.032,00 euro per il 2025;

– 1.659,00 euro per l’anno 2025 in merito alla redditività 1.467,50 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.127,00 euro per il 2026;

– 1.709,00 euro per l’anno 2027 in merito alla redditività 1.517,50 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.227,00 euro per il 2027.
Viene, inoltre, specificato che, al fine di potenziare il bilanciamento tra vita privata e lavorativa, è riconosciuta la possibilità per il personale di convertire quote del premio di risultato in una o più giornate intere di permesso aggiuntivo fino a 5 giorni da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

Funzioni del preposto: la possibile attribuzione indebita

 

Fornite indicazioni in materia di legittimità della scelta organizzativa di individuare la figura tra lavoratori con limitata anzianità in apprendistato (INL, nota 18 luglio 2025, n. 6261).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare in commento congiunta tra l’INL medesimo e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha fornito chiarimenti in merito alla legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o in apprendistato.

Nel documento l’Ispettorato evidenzia innanzitutto che per quanto attiene l’individuazione dei preposti, l’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità. Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell’articolo 2, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008, gli obblighi attribuiti a tale figura dall’articolo 19 del medesimo decreto e la formazione di cui tale soggetto è creditore (articolo 37, comma 7 del citato decreto legislativo).

Inoltre, costituiscono norma generale sia l’articolo 18, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, sia il seguente articolo 28, comma 1, riguardo i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”.

Il limite da presidiare è quindi quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto. Pertanto, si ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il caso dell’apprendistato

Per quanto concerne la possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso,l’INL rappresenta che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto.

Pertanto, nei casi di interesse, gli organi di vigilanza dovranno verificare, in concreto, caso per caso, il possesso, non solo formale, ma l’effettività delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 19 già citato per la funzione di preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, tenendo anche conto del contesto nel quale il soggetto è chiamato ad operare (si veda anche l’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 nella parte in cui si prevede la valutazione dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale).

Il controllo viene effettuato anche per accertare che la formazione del preposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, ma lo stesso possegga, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.